STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE “SULLE NOTE”
Titolo I
Costituzione
Art. 1 – Denominazione
E’ costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti c.c., un’Associazione denominata “Sulle Note”.
Art. 2 – Scopo
L’Associazione è apolitica, aconfessionale e senza fine di lucro, ha lo scopo di diffondere la cultura musicale e artistica in ogni forma, la partecipazione a manifestazioni musicali, l’organizzazione di conferenze, di concerti e saggi, promozioni, iniziative nel campo artistico con particolare riferimento a quello musicale.
L’Associazione potrà comunque compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopradette finalità, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
L’Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del perseguimento degli scopi associativi:
- partecipare ad Associazioni, Enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell’Associazione;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere e a quello degli articoli accessori di pubblicità.
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.
Art. 3 – Durata
La durata dell’Associazione è stabilita dalla data dell’Atto Costitutivo fino al 30 giugno 2045. e potrà essere prorogata dall’Assemblea dei Soci.
Art. 4 - Sede sociale
L’Associazione ha sede sociale in Milano – Via Montenapoleone n. 8.
La sede può essere trasferita con deliberazione del Consiglio Direttivo da comunicarsi agli associati a mezzo lettera raccomandata.
Può istituire sedi secondarie, filiali o rappresentanze in Italia e/o estero.
Titolo II
Soci
Art.5 – Soci
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell’Associazione persone fisiche e giuridiche, enti ed organismi pubblici e privati, italiani e stranieri, che condividono le finalità di cui al precedente art. 2.
I soci si distinguono in soci fondatori e soci ordinari.
a) I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo, ne hanno sottoscritto lo statuto assicurandone i mezzi finanziari iniziali e tra i quali vengono scelti i membri del primo Consiglio Direttivo.
b) I soci ordinari sono coloro che entrano a far parte in modo continuativo e permanente delle attività dell’Associazione.
Fra i soci, indipendentemente dal tipo, esiste parità di diritti e doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. Viene esclusa qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.
Tutti i soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto, per l’approvazione del rendiconto gestionale, per la nomina degli organi direttivi e di controllo dell’Associazione, ecc.
Tutti i soci ordinari sono impegnati a dare un attivo contributo alla realizzazione dei progetti sociali ed al perseguimento degli obiettivi sociali di cui all’art. 2; inoltre avranno il diritto a partecipare a tutte le attività dell’Associazione organizzate in diretta attuazione degli scopi istituzionali, anche verso pagamento di contributi specifici.
I soci quando lavorano per l’Associazione possono stabilire con essa un normale rapporto di lavoro o collaborazione determinato dal Consiglio Direttivo o, per delega, da Presidente..
Art. 6 – Ammissione
L’ammissione a socio ordinario si acquista per deliberazione inappellabile del Consiglio direttivo assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è soggetta alle seguenti norme:
- il candidato dovrà presentare domanda su apposito modulo, dichiarando espressamente di accettare le norme statutarie e regolamentari dell’Associazione;
- la domanda del socio minore di età dovrà essere controfirmata anche da chi esercita la patria potestà;
- l’ammissione a socio è altresì subordinata al pagamento della quota associativa entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ammissione da parte del Presidente al candidato.
Art. 7 - Dimissione ed esclusione
La qualifica di socio si perde per le cause seguenti:
- decesso;
- recesso o dimissioni: i soci possono ritirare la propria adesione all’Associazione inviando per iscritto le dimissioni entro il 30 giugno di ogni anno;
- esclusione: il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri decide l’esclusione del socio se viene riscontrato un comportamento contrario allo spirito associativo;
- decadenza: il Consiglio Direttivo decide sulla decadenza del rapporto associativo se il socio viene meno all’adempimento di un obbligo oppure quando rileva la mancanza di uno dei requisiti di ammissione. Il socio che per un anno non paga la quota associativa viene considerato decaduto.
In ogni caso il socio uscente o i suoi eredi non possono ripetere le quote versate, né hanno alcun diritto sul l Fondo Comune dell’Associazione.
La perdita della qualità di socio implica la decadenza automatica da qualsiasi eventuale carica ricoperta.
Titolo III
Assemblea
Art. 8
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le deliberazioni da essa adottate in conformità dello Statuto e della legge sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli soci.
L’Assemblea si riunisce presso la sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario e, comunque, almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
Essa viene convocata mediante comunicazione scritta da consegnarsi ai soci almeno dieci giorni prima dell’Assemblea con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento (quali a titolo esemplificativo: posta elettronica, raccomandata, fax). e/o mediante pubblicazione sul sito internet dell’associazione .
Nell’avviso di convocazione può essere indicato il luogo, l’ora e la data anche dell’eventuale seconda convocazione, che dovrà essere tenuta almeno 24 ventiquattro ore dopo la prima. In mancanza dell’adempimento della suddetta formalità, l’Assemblea è ritenuta validamente costituita quando siano intervenuti o rappresentati tutti i Soci con diritto al voto e tutti i Consiglieri.
L’Assemblea deve essere altresì convocata su richiesta di almeno un quarto dei soci.
Art. 9
L’Assemblea è costituita da tutti i soci di cui all’art. 5, purché in regola con il versamento della quota sociale, esclusi i soci minori di età.
Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio; nessuno può cumulare più di due voti compreso il proprio. Gli Enti sono presenti tramite il loro rappresentante legale o persona debitamente autorizzata.
Ogni socio ha diritto ad un voto indipendentemente dal valore o dal numero delle quote associative medesime.
L’assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione (a titolo esemplificativo videoconferenza e teleconferenza) a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci.
Art. 10 - Presidenza
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio ed in sua assenza dal Vice Presidente o da un membro del Consiglio più anziano.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario per la redazione del verbale e, se del caso, due scrutatori, scegliendoli dai soci presenti. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di intervento all’Assemblea e la regolarità delle deleghe.
Delle riunioni verrà redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.
Art. 11 - Poteri
L’Assemblea ordinaria:
- approva il bilancio preventivo e consuntivo unitamente al piano annuale delle attività;
- ratifica, qualora sia richiesto dal presente Statuto, le delibere del Consiglio Direttivo;
- delibera sul rinnovo delle cariche sociali;
- convalida le nomine provvisorie fatte dal Consiglio Direttivo conformemente all’art. 15, primo comma;
l’Assemblea Straordinaria delibera:
- sulle richieste di modifiche di Statuto;
- sullo scioglimento dell’Associazione
- sulla nomina del liquidatore;
- sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell’Associazione.
Art. 12 - Deliberazioni
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti presenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
Per le delibere di scioglimento dell’Associazione, nomina del Liquidatore e devoluzione del Patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci.
Titolo IV
Amministrazione
Art. 13 – Presidenza dell’Associazione
Il Presidente, designato la prima volta dai soci fondatori e successivamente eletto dal Consiglio Direttivo, rappresenta l’Associazione, sia in giudizio che nei rapporti con le pubbliche autorità e con i terzi. Lo stesso ricopre anche la carica di Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha inoltre il compito di:
- convocare e presiedere l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.;
- convocare e presiedere il Consiglio direttivo;
- firmare tutti gli atti relativi all’attività dell’Associazione.
Il Presidente può delegare il potere di firma ad altro membro del Consiglio Direttivo.
Art. 14 – Consiglio Direttivo
L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 7 membri eletti dalla Assemblea e per la prima volta designati nell’Atto Costitutivo.
La durata del mandato del Presidente e dei membri del Consiglio è di 4 anni. I membri uscenti sono sempre rieleggibili.
Art. 15
Se durante il suo mandato un membro del Consiglio viene a cessare dalle sue funzioni per una qualsiasi causa, il Consiglio dovrà provvedere alla sua sostituzione a titolo provvisorio fino alla successiva Assemblea annuale, la quale provvederà in modo definitivo.
Le funzioni del consigliere nominato in tal modo dall’Assemblea cesseranno alla data in cui doveva spirare il mandato dei consigliere che egli aveva sostituito.
Nel caso in cui la nomina provvisoria fatta dal Consiglio non fosse ratificata dall’Assemblea, le deliberazioni assunte nel frattempo dal Consiglio Direttivo rimarranno nondimeno valide.
Art. 16 - Poteri del Consiglio
Il Consiglio Direttivo ha i poteri più estesi per amministrare il patrimonio dell’Associazione e fare o autorizzare tutti gli atti e le operazioni dì ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli demandati all’Assemblea, ai sensi dell’art. 12.
In particolare il Consiglio Direttivo:
- determina le linee programmatiche dell’attività e decide sulla loro attuazione;
- predispone e sottopone all’Assemblea la relazione sull’attività svolta ed il bilancio consuntivo;
- elegge tra i suoi membri il Presidente, determinandone i poteri;
- elegge tra i suoi membri un Vice Presidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
- determina l’ammontare delle quote associative annue;
- determina l’ammontare dei contributi per seminari o manifestazioni organizzate a favore degli associati;
- assume le deliberazioni in merito all’ammissione ed esclusione dei soci durante l’attività sociale;
- delibera le eventuali adesioni dell’Organizzazione ad associazioni e federazioni che perseguono scopi similari.
Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, designa un Direttore Artistico, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura, compenso e durata dell’incarico.
Il Consiglio, Direttivo può delegare con propria deliberazione parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, designa un Tesoriere ed un Segretario, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura e durata dell’incarico.
Art. 17 – Convocazioni e riunioni
Il Consiglio si riunisce ogni volta che è necessario e comunque almeno una volta all’anno, dietro convocazione del Presidente o della maggioranza dei consiglieri per predisporre il bilancio.
Le convocazioni del Consiglio sono fatte per lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da spedire a ciascun amministratore almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato anche senza l’osservanza del termine sopra stabilito, purché la convocazione avvenga, tramite i mezzi indicati, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.
In difetto di tali formalità, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica.
Il Presidente o, in sua assenza, il Vice-presidente, fissa l’ordine del giorno delle riunioni del consiglio, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte.
Le riunioni del consiglio sono valide anche se tenute con mezzi di telecomunicazione (a titolo esemplificativo videoconferenza o teleconferenza), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.
Art. 18 – Deliberazioni del Consiglio
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
Art. 19
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, per l’esercizio delle proprie funzioni, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.
Il Consiglio potrà altresì riconoscere, ad alcuni membri del Consiglio stesso investiti di particolari incarichi, un compenso annuo.
Art. 20 – Candidatura al Consiglio Direttivo
L’eleggibilità al Consiglio Direttivo è subordinata al compimento del secondo anniversario di ammissione nella Associazione.
Le candidature al Consiglio Direttivo devono essere formulate, per iscritto, al Presidente del Consiglio uscente, entro la mezzanotte del giorno precedente alla riunione dell’Assemblea chiamata ad eleggere i nuovi membri del Consiglio Direttivo.
Titolo V
Entrate, patrimonio sociale ed esercizio finanziario
Art. 21 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituto da:
a) un fondo sociale iniziale di Euro 600,00= versato dai soci fondatori;.
b) contributi versati una tantum dai soci e destinati ad incrementare il fondo sociale;
c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
d) beni mobili e immobili acquisiti dall’Associazione rispettando le leggi vigenti.
Art. 22 - Entrate
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
- quote associative versate annualmente dai soci e l’autofinanziamento degli stessi;
- sovvenzioni e contributi che l’Associazione può ottenere dallo Stato, dalle collettività pubbliche o dagli istituti pubblici, da soggetti privati;
- liberalità tra vivi e mortis causa che l’Associazione potrà essere autorizzata a ricevere conformemente alla legge;
- entrate derivanti dalle varie iniziative che saranno intraprese dall’Associazione;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
- entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;
- in genere qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative e compatibile con le norme contenute nel presente Statuto.
E’ vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 23 – Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario si chiude il 30 giugno di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo da sottoporre ai soci.
Titolo VI
Disposizioni generali – Scioglimento
Art. 24 – Libri sociali
Oltre agli eventuali libri da tenersi per legge, unico libro obbligatorio dell’Associazione è il “Libro dei Soci” che, numerato e vidimato da due soci, contiene le generalità dei soci, la data delle loro iscrizioni all’Associazione, le dimissioni e le esclusioni.
Il Consiglio Direttivo potrà però istituire il “libro dei Verbali delle Assemblee ed il “Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo”. Ove fossero istituiti, tali libri per far prova rispetto ai soci ed ai terzi dovranno esser numerati e vidimati in ogni pagina a cura di due soci.
In mancanza di tali libri i verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea saranno redatti su fogli sciolti, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario di volta in volta nominato e saranno conservati a cura del Presidente.
Art. 25 - Revisore dei Conti
Qualora ritenuto opportuno, l’Assemblea potrà nominare, scegliendolo tra persone esperte di amministrazione, il Revisore dei Conti, che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rieletto.
Il Revisore dei Conti ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell’Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul bilancio consunitivo e può assistere alla riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 26 – Comitato Scientifico
Il Consiglio Direttivo può eleggere un Comitato Scientifico aventi funzioni consultive e di indirizzo.
Il Comitato Scientifico, costituito da personalità di eccellenza nelle materie di interesse dell’Associazione, dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rinominati.
Art. 27 – Scioglimento
In caso di scioglimento, quale ne sia la causa, l’Assemblea, nomina un liquidatore scelto tra i soci oppure tra persone estranee all’Associazione.
Tale liquidatore, cui potrà essere affiancata qualsiasi altra persona di competenza notoria, associata o no, avrà tutti i poteri per realizzare l’attivo e regolare il passivo dell’Associazione.
Art. 28 – Devoluzione del Patrimonio
L’attivo netto sussistente sarà devoluto dall’Assemblea ad uno o più Enti che perseguono uno scopo e sono animati da uno spirito analogo a quello dell’Associazione disciolta.
In nessun caso, in nessuna misura, sotto nessuna forma, tale attivo potrà essere ripartito tra i soci dell’Associazione disciolta.
Art. 29- Clausola di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi che disciplinano le associazioni non riconosciute.
Milano, lì, 22 aprile 2013